In riferimento a quanto previsto dall’art.20, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20/09/2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. “categorie protette” ex. Art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili, di servizio, ecc.), di fruire di un SECONDO CICLO di CURE TERMALI riferito alla specifica invalidità, è riconosciuto l’accesso al secondo ciclo di cure anche agli INVALIDI CIVILI tra il 34 e il 66%, fatto salvo che sono tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.
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